Whistleblowing

Il Gruppo Sampietro promuove un ambiente di lavoro fondato su legalità, trasparenza e responsabilità.
Attraverso il canale whistleblowing è possibile segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti o irregolarità rilevanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In linea con le normative vigenti inerenti alla segnalazione degli illeciti in azienda (Whistleblowing) i soggetti che effettuano la segnalazione (Segnalatori) possono essere soggetti apicali o subordinati o terze parti che siano testimoni di condotte illecite o irregolari, ossia:

  • Lavoratore subordinato del settore privato (ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).
  • Lavoratore autonomo che svolge la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato (ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015).
  • Lavoratore o collaboratore che svolge la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi.
  • Libero professionista/consulente che presta la propria attività presso soggetti del settore privato.
  • Volontario/tirocinante che presta la propria attività presso soggetti del settore privato.
  • Persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore privato.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto comportamenti relativi a:

  • Illeciti civili
  • Illeciti amministrativi
  • Illeciti penali
  • Illeciti contabili
  • Irregolarità – possono costituire “elementi concreti” (indici sintomatici) – di cui all’ art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 – tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3)
  • Illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione
  • Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4)
  • Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5)
  • Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6).

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all’occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non sono invece meritevoli di segnalazione:

  • questioni di carattere personale del segnalante;
  • rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore
    gerarchico o con i colleghi.

L’Ente si è dotato di una piattaforma idonea a garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del Segnalatore, degli eventuali terzi citati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La segnalazione è pertanto accessibile al solo “Addetto. alle Segnalazioni”, per garantire piena riservatezza.

La piattaforma permette l’inserimento di segnalazioni sia in formato scritto, sia di messaggi audio.

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Il Segnalatore ha inoltre la possibilità di richiedere all’Addetto alle Segnalazioni un incontro fisico, per effettuare la segnalazione di persona. In tal caso, il segnalante deve comunque accedere alla piattaforma e richiedere tale incontro tramite richiesta scritta o messaggio audio, specificando il proprio recapito telefonico al fine di essere ricontattato dall’Addetto alle Segnalazioni, così da definire nel dettaglio le modalità di incontro fisico.

Il D. Lgs. 24/2023 prevede infine la possibilità di segnalazione esterna qualora:

  • sia stata già effettuata una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
  • si abbiano fondati motivi di ritenere che, se fosse effettuata una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa essere motivo di ritorsione/discriminazione;
  • si abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nei casi elencati, la segnalazione deve essere inviata esclusivamente ad ANAC tramite le modalità previste e disponibili sul sito web dell’Autorità al seguente link: https://whistleblowing.anticorruzione.it/